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Come scoprire cosa contiene una lettera raccomandata, sulla base del colore dell’avviso di giacenza e dei codici riportati sul cartoncino.

 

 

Sebbene non sia possibile sapere, in anticipo, cosa contenga una raccomandata, si può, tuttavia, grazie ai codici riportati sull’avviso di giacenza, risalire al tipo di atto contenuto nella lettera e, quindi, rendersi conto di chi può essere il mittente. In particolare, tutte le volte in cui non siamo presenti a casa e il postino ci deve recapitare una raccomandata, lascia nella cassetta delle lettere un avviso con cui ci comunica di aver tentato il suddetto recapito e che, pertanto, il destinatario potrà ritirare la lettera presso l’ufficio postale entro i 30 giorni, senza pagare alcunché per il deposito. La raccomandata viene così messa in “giacenza” e lì rimane per un mese. Se il destinatario non si cura di ritirarla entro tale termine, la lettera viene restituita al mittente con la dicitura “compiuta giacenza”. Anche se la lettera non viene ritirata, essa si considera ugualmente conosciuta dal destinatario: si tratta di una finzione giuridica resa necessaria per evitare che chiunque, non accettando la consegna di una raccomandata, possa pregiudicare i diritti del mittente (leggi “Che succede se non ritiro una raccomandata” ).

Attenzione però: se la raccomandata contiene un atto giudiziario (v. dopo) rimane in giacenza non per 30 giorni, ma per 180 giorni.



Quando si verificano gli effetti della spedizione della raccomandata?
Tutti gli effetti collegati alla raccomandata si producono nel momento in cui viene spedita all’effettivo indirizzo del destinatario, a prescindere dal fatto che questi ne accetti o meno la consegna, non sia presente a casa e non vada a ritirarla presso l’ufficio postale. Ad esempio, se il mittente ha inteso esercitare il diritto di recesso da un contratto o disdettare l’affitto, tali effetti si producono con la semplice spedizione della missiva. Tale regola però non vale se la raccomandata contiene atti giudiziari, nel qual caso, per il destinatario soltanto, gli effetti della notifica si producono dal giorno in cui questi effettivamente riceve la busta o dichiara al postino di non volerla accettare o, se non presente a casa, dopo 10 giorni da quando la lettera viene depositata presso l’ufficio postale. Si pensi al caso di una cartella di pagamento: il termine di 60 giorni per impugnarla decorrerà dal momento dell’effettivo ricevimento della busta, e non da quando Equitalia l’ha spedita.



L’avviso di giacenza: la città di spedizione e il colore.
Se il postino ci trova in casa, ma noi rifiutiamo di accettare la raccomandata, quest’ultima si considera ugualmente consegnata, e quindi non potremo mai essere in condizione di conoscerne il contenuto. Diverso, invece, è il caso se il postino non ci trova a casa, né trova altro soggetto di famiglia convivente disposto ad accettare la raccomandata. In tal caso, il postino lascia, nella cassetta delle lettere, l’avviso di giacenza : si tratta di un cartoncino bianco o verde in cui ci viene indicato il luogo ove possiamo provvedere al ritiro della lettera, il giorno dal quale ciò è possibile e gli orari dell’ufficio postale.

L’avviso di giacenza, di norma, contiene anche l’indicazione della città di provenienza della raccomandata. Tuttavia, è dal colore del cartoncino che possiamo già farci una prima idea del suo contenuto: difatti, l’avviso di giacenza è:

- verde se contiene atti giudiziari ossia quegli atti provenienti dal tribunale o notificati da soggetti privati (un avvocato, ecc.) per il tramite dell’ufficiale giudiziario del tribunale; verdi sono anche gli avvisi di giacenza per le multe, ossia le contravvenzioni per violazioni del codice della strada, per le sanzioni provenienti dalla prefettura, ecc.;

- bianco per tutti gli altri casi come lettere, diffide, contestazioni, richieste di pagamento, ecc.



Il codice univoco contenuto nell’avviso di giacenza.
Il secondo riferimento importante per comprendere da dove può provenire una raccomandata è il cosiddetto codice riportato sul cartoncino. Ogni raccomandata ha un suo codice univoco, che quindi la identifica in modo preciso: per cui non possono esistere due raccomandate con lo stesso codice. Tuttavia le prime tre cifre del codice della raccomandata sono stabilite in base alla tipologia di atto: pertanto, gli atti rientranti nello stesso tipo presentano anche i primi tre numeri sempre uguali. Ecco quindi quali sono i codici per comprendere il tipo di raccomandata ricevuta:

- Codice 05: si tratta di una raccomandata veloce, la cosiddetta “raccomandata 1” che arriva entro un giorno solo. Si tratta di comunicazioni che, normalmente, sono caratterizzate da urgenza, come la disdetta di un contratto o un avvertimento per timore di conseguenze più grave (danni in atto);

- Codici 12, 13, 14: si riferiscono alle raccomandate semplici, cosiddette “indescritte” che arrivano entro 4 o 6 giorni lavorativi; si tratterà, con molta probabilità, della lettera inviata da un privato, da un avvocato, da una società che fornisce qualche utenza (ad esempio: luce, gas, acqua). Potrebbe trattarsi di un sollecito di pagamento, del preavviso di scadenza di una fattura, di qualche comunicazione del datore di lavoro (finanche la lettera di licenziamento), di una diffida inviata ad esempio da un vicino di casa. Con una raccomandata semplice si possono anche citare le persone a testimoniare in una causa.

È chiaro che proprio la presenza di una raccomandata lascia intendere che la comunicazione è, comunque, ufficiale e per essa il mittente ha prescelto tale forma proprio per via della prova legale che essa costituisce, sia riguardo alla data di spedizione che di quella di ricevimento (cosiddetta “data certa”);

- Codici 76, 77, 78, 79: si tratta dei codici che identificano multe, contravvenzione e atti giudiziari (ossia inviati dal tribunale o da un privato che si è valso dell’ufficiale giudiziario, che a sua volta ha delegato l’ufficio postale);

- Codici 608, 609: solitamente si tratta di una comunicazione proveniente da una pubblica amministrazione o da un ente pubblico per dare avviso di aver tentato la notifica di un proprio atto;

- Codici 612, 613, 614, 615: si tratta di raccomandate provenienti da banche o da altro istituto di credito (questo include naturalmente le stesse Poste Italiane quando appunto operano da istituti di credito);

- Codice 649, 669: la raccomandata potrebbe contenere documenti importanti come carte di credito e bancomat inviati da una banca o altre comunicazioni da parte di altre aziende (ad esempio, si è verificato in alcuni casi che si trattasse di richiami per l’auto da parte della casa madre);

- Codice 670: con questo codice vengono identificate le cartella Equitalia; ma si tenga presente che è anche capitato che le cartelle arrivino con codice 689, ovvero un codice generale delle Poste che potrebbe nascondere qualsiasi altro atto, compresa una cartella esattoriale;

- Codice 650: si tratta di comunicazioni o atti provenienti dall’INPS.



Atti giudiziari: cosa sono?
La parola “atti giudiziari” desta sempre maggiori preoccupazioni rispetto a una raccomandata pura e semplice. La categoria però è piuttosto ampia e non sempre si può trattare di un atto che possa anticipare qualche problema per il destinatario. In generale, come abbiamo detto, si considerano “atti giudiziari” tutti quelli spediti tramite l’ufficiale giudiziario del tribunale, cui possono rivolgersi tanto i privati (ad esempio, un avvocato) quanto gli organi dello stesso tribunale (nel notificare, per esempio, un rinvio a giudizio).

Nell’ambito del processo civile, possono essere “atti giudiziari” una citazione in causa, la notifica di un decreto ingiuntivo o di un precetto (atto con cui si anticipa al debitore che, se non paga entro 10 giorni, si procede al pignoramento), la notifica di una sentenza, ecc. (leggi “Atti giudiziari e processo civile” ).

Nell’ambito del processo penale, invece, possono essere “atti giudiziari” l’avviso di garanzia, la richiesta di archiviazione di un procedimento, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, l’avviso di fissazione di un’udienza preliminare, il decreto di citazione a giudizio, ecc. (leggi “Atti giudiziari e processo penale” ).

Fonte: http://www.laleggepertutti.it

 


 

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